AITR - Associazione Italiana Turismo Responsabile

(Approvato dall’Assemblea Straordinaria tenuta a Cervia il 9 ottobre 2005)

 

Art. 1

   

Nel comune di Milano è costituita un’associazione, ente di tipo associativo, denominata “AITR –Associazione Italiana Turismo Responsabile”, essa è retta dal presente statuto e dalle norme di legge regolanti la materia.
L’associazione si articola su tutto il territorio nazionale e può istituire uffici periferici e sezioni in tutta Italia e all’estero, in conformità al presente statuto e al regolamento interno che potrà essere emanato dal consiglio direttivo e ratificato alla prima assemblea dei soci.

   

Art. 2 

   

L’associazione “AITR”, non persegue scopo di lucro, né diretto né indiretto.  Opera per promuovere, qualificare, divulgare, ricercare, aggiornare, tutelare i contenuti culturali e le conseguenti azioni pratiche connessi alla dizione “turismo responsabile”, così come inteso da AITR e del relativo “logo”, promuove la cultura e la pratica di viaggi di Turismo Responsabile e favorisce la conoscenza, il coordinamento  e le sinergie tra i soci.  L’Associazione “AITR” per la realizzazione dei sopra indicati scopi potrà esercitare, in via esplicativa e non esaustiva, le seguenti attività:

a)    Gestione, tutela, perfezionamento e applicazione della Carta del Turismo Responsabile e della Carta Italia;
b)    Formazione di operatori del turismo, di docenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, di tecnici, di personale di Enti pubblici e locali, di enti privati e di istituzioni in genere, nonché ogni altro aspetto della formazione, compresa quella dei soci, e l’eventuale istituzione di una scuola propria;
c)     Promozione e realizzazione di campagne di informazione mirate;
d)    Creazione e gestione di strumenti editoriali, informatici e di comunicazione telematica comprese banche dati, catalogazioni nel rispetto della normativa sulla privacy;
e)    Promozione, realizzazione e partecipazione a fiere, manifestazioni, congressi e corsi;
f)     Elaborazione e gestione di progetti di natura turistica, economica, sociale, culturale, anche in collaborazione con altri enti
g)    Promozione e gestione, quale momento essenziale di una feconda vita associativa, di un tavolo aperto denominato “Forum Italiano Turismo Responsabile” per la condivisione, la comunicazione, la conoscenza reciproca, la facilitazione di progetti comuni, la discussione su temi, problemi e possibilità del turismo internazionale, in tutte le sue molteplici valenze;
h)    Presenza e promozione del dibattito sulle politiche turistiche nazionali e internazionali;
i)       Creazione di reti, network, partnership tra soggetti interessati a livello nazionale e/o internazionale;
j)      Adesione a reti, network e partenership a livello nazionale e/o internazionale;
k)    Stipula di convenzioni con terzi per creare sinergie e per qualificare e potenziare l’attività dei singoli soci.
l)       Erogazione di servizi esclusivamente per i propri soci.

L’associazione “AITR” ispirandosi ai principi di democrazia e etica promuove iniziative di solidarietà e di sostegno al Turismo Responsabile, sostenibile ed etico al fine di elevare la coscienza e la crescita personale dei cittadini, per la promozione di stili di vita e comportamenti di consumo e vita solidale.

   

Art. 3 

   

L'iscrizione all’associazione è aperta solo ad enti, non persone fisiche, che condividono le finalità e i principi espressi all’art. 2 del presente statuto e le carte del Turismo Responsabile e della Carta Italia; in particolare l’associazione associa enti che svolgano la propria attività con criteri di:

- equità e rispetto dei diritti umani;
- sostenibilità ambientale, economica e sociale;
- trasparenza nell’assetto costitutivo, finanziario ed operativo;

e che già svolgano un’attività consolidata per la diffusione dei principi espressi dalle carte per il turismo sostenibile; in particolare per gli operatori turistici è necessario che una parte significativa della loro attività si realizzi secondo i principi del turismo responsabile. Le procedure per l’iscrizione all’associazione e l’istruttoria sono normate da un apposito Regolamento approvato dall’Assemblea che stabilisce principi, criteri e modalità.

I soci sono tenuti al rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi dell'associazione secondo le rispettive competenze.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda scritta e motivata al Consiglio Direttivo il quale provvederà in ordine alle domande di ammissione entro 90 giorni dal loro ricevimento. La notifica di mancata accettazione deve essere motivata per iscritto al richiedente, il quale, qualora non condivida le ragioni della sua mancata accettazione, può ricorrere, entro 15 giorni dalla notifica, al Collegio dei Probiviri il cui responso è insindacabile. Il perfezionamento dell’accettazione si realizza con il versamento della quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Ciascun socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione attraverso la designazione di un suo rappresentante. Il diritto all’elettorato attivo e passivo esercitato dal rappresentante è fatto in nome e per conto dell’ente di appartenenza.  L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di tempo limitato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L’adesione comporta per l’associato il diritto di voto nell’assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli eventuali Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

 

Chiunque aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti all’associazione stessa; tale recesso ha effetto immediato con il ricevimento della comunicazione scritta da parte del Consiglio Direttivo.

In presenza di inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa annuale oppure di altri gravi motivi, tra i quali a titolo esplicativo e non esaustivo il venir meno dei requisiti richiesti per l’ammissione, chiunque partecipi all’Associazione può esserne escluso con delibera del Consiglio Direttivo.

L’esclusione ha effetto immediato con la notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l’esclusione è stata deliberata. Nel caso in cui l’escluso non condivida le ragioni del provvedimento, può ricorrere al Collegio dei Probiviri, entro 15 giorni dalla notifica, in tal caso l’efficacia della deliberazione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso il cui responso è insindacabile.

I soci hanno diritto:

a)    a partecipare alle attività dell’associazione;
b)    a ricevere le comunicazioni dell'associazione;
c)    a frequentare i locali dell'associazione ed a partecipare alla vita  della stessa;
d)    a partecipare alle manifestazioni organizzate dall'associazione;
e)    a partecipare alle assemblee generali con diritto di discussione e di voto;
f)     ad eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio e negli altri organi;
g)    ad utilizzare il marchio dell’Associazione nei limiti consentiti dal Regolamento e dalle delibere.

I soci hanno il dovere di:

a)     mantenere i requisiti che hanno portato all’ammissione all’associazione;
b)     pagare la quota associativa annuale;

ART. 4  

   

Gli organi dell’associazione sono:

a)     L'Assemblea dei soci
b)     Il Consiglio Direttivo
c)      L’Ufficio di Presidenza
d)     Il Collegio dei Probiviri

L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.  

L’eventuale remunerazione delle cariche sociali è affidata a deliberazione dell’assemblea. Saranno corrisposti i rimborsi delle spese effettivamente sostenute entro i limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa vigente.   E’ facoltà dell’Assemblea istituire l’organo di controllo o il Collegio dei Probiviri

   

ART. 5 

   

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa annuale. L’assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio consuntivo. Potrà essere convocata in qualsiasi parte di Italia, anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché nel rispetto della massima partecipazione dei soci.

L’Assemblea inoltre può essere convocata:

a)     per decisione del Consiglio nel caso ne ravvisi la necessità;
b)     dall’Ufficio di Presidenza nel caso ne ravvisi la necessità;
c)     su richiesta scritta, indirizzata al Consiglio, di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente o altro Consigliere. Le Assemblee sono convocate a cura del Presidente, con preavviso di almeno 15 giorni (quindici), mediante invito scritto inviato a mezzo lettera raccomandata AR, e/o fax, e/o posta elettronica alle sedi dei soci risultanti dal libro soci. La convocazione riporterà la data, l’ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 7 giorni. Lo stato di urgenza è assunto tale a parere del Consiglio o dall’Ufficio di Presidenza.

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. Tra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un giorno.

L’assemblea straordinaria convocata per la variazione dello statuto, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, e in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto, e delibera a maggioranza dei presenti. Quella convocata per deliberare in merito allo  scioglimento dell’Associazione è regolarmente costituita e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei 2/3 dei soci aventi diritto di voto.

E’ ammesso l'intervento per delega, per un massimo di 2 deleghe, conferite a un socio che non sia amministratore o dipendente dell’associazione. Ciascun socio ha diritto a un voto a norma dell’art. 2532 del Codice Civile.  Il Presidente dell'Assemblea, in mancanza del Segretario, designa di volta in volta un Consigliere per svolgere le funzioni di Segretario il quale avrà cura di stendere il verbale delle riunioni. Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano ma può decidere, a maggioranza dei presenti, di votare a scrutinio segreto. Si procede in ogni caso alla relativa deliberazione quando lo richiedano 1\3 dei presenti.

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

fissare il numero dei Consiglieri ed eleggere il Consiglio Direttivo dell’associazione;
  • eleggere il Collegio dei Probiviri;
  • discutere e deliberare sul bilancio consuntivo;
  • fissare le direttive di massima per l'attività dell’associazione;
  • deliberare su ogni altra materia prevista dal presente Statuto e dalle leggi in vigore.

Inoltre, con i quorum costitutivi e deliberativi sopra indicati, delibera:

  • sulle proposte di modifica dello Statuto
  • sullo scioglimento dell’associazione.

ART. 6 

   

Il Consiglio è composto da un minimo di sette a un massimo di diciannove consiglieri, liberamente eletti dall'Assemblea dei soci. I Consiglieri sono eletti ogni 3 anni e sono rieleggibili. I Consiglieri, in caso di dimissioni, saranno sostituiti da nuovi Consiglieri indicati dagli stessi enti di provenienza; la sostituzione deve essere ratificata dall’Assemblea successiva.

Il Consiglio provvede alle seguenti attività:

 

 

  1. nomina tra i propri membri il Presidente, il vice Presidente e il tesoriere;
  2. stende il bilancio consuntivo e convoca l’assemblea ogni volta che ne ravvisi la necessità;
  3. delibera su tutte le questioni tecniche e di ordinaria e straordinaria amministrazione;
  4. ratifica le decisioni di urgenza prese dal Presidente sottoponendole se del caso all'Assemblea. Il Consiglio decide in merito all’ammissione dei nuovi soci, e all’esclusione di quelli che si trovino nelle condizioni indicate all’art. 3;
  5. Il Consiglio fissa l’ammontare della quota associativa  e il termine per il versamento annuale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario e in ogni caso quando lo richieda almeno 1\3 dei componenti il Consiglio. Il Consiglio è convocato con preavviso di almeno 15 giorni mediante invito scritto o fax o email rivolto ai consiglieri; nei casi di urgenza il preavviso può essere ridotto ad 7 giorni ma il relativo stato di urgenza deve essere deliberato dal Presidente. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di metà dei consiglieri. I Consiglieri possono farsi sostituire alle riunioni da delegati appartenenti allo stesso ente di appartenenza.

Le verbalizzazioni dell'attività del Consiglio sono svolte dal Segretario; in mancanza il Presidente provvederà a designare un Consigliere che svolgerà la funzione di Segretario.  Il verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente; a richiesta qualsiasi Consigliere può sottoscrivere il verbale.

Ogni Consigliere decade dalla carica dopo 3 assenze ingiustificate nel corso dell'anno sociale; la comunicazione di legittimo impedimento deve pervenire al Presidente almeno tre giorni prima della data fissata per la seduta (salvo cause di forza maggiore). Sulla legittimità o meno dell'impedimento e sulla conseguente decisione di decadenza provvede il consiglio con votazione presa a maggioranza assoluta dei membri.  Il Consiglio Direttivo, su iniziativa della Presidenza, potrà deliberare anche avvalendosi di mezzi informatici e telematici.

   

ART. 7 

   

L’Ufficio di Presidenza è formato dal Presidente, dal Vice e dal Tesoriere. L’Ufficio di Presidenza può invitare alle riunioni il Presidente precedente.

Il Presidente dirige ed amministra l'associazione e la rappresenta di fronte ai terzi ed in giudizio. Presiede il Consiglio e l'Assemblea, è responsabile per la tenuta dei registri e per la gestione dell'associazione.

Spetta al Presidente assumere lavoratori nella misura necessaria a garantire e qualificare il funzionamento dell’associazione. In caso di impedimento o assenza è sostituito dal vice Presidente o da un consigliere che può essere delegato allo scopo solo dal Presidente.

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione economico-finanziaria dell'associazione nel pieno rispetto delle norme dello Statuto e delle direttive del Consiglio. Su mandato esplicito del Consiglio Direttivo potrà aprire o chiudere conti correnti bancari o postali, potrà prelevare da tali conti o versare in essi anche a firma singola.  Potrà pagare fornitori di beni e servizi di ogni tipo, e incassare dai soci o da qualsiasi persona o ente sia privato che pubblico. In assenza del tesoriere ogni sua funzione è assunta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente.

 

ART. 8 

   

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti dall’assemblea dei soci. La qualità di membro componente il collegio dei Probiviri è assolutamente incompatibile con l’appartenenza ad organismi la cui attività e funzione risulti in contrasto con le finalità dell’associazione stessa.

Il Collegio dei Probiviri rimane in carica tre anni ed ha i seguenti compiti:

   
  • dare all’assemblea, quando richiesto, il parere sull’esclusione dei soci;
  • risolvere tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere tra soci e associazione, e tra i soci tra di loro, per quanto attiene a questioni associative;
  • fornire pareri sull’interpretazione del presente statuto.

ART. 9 

   

L’Assemblea dei soci nominerà l’organo di controllo o il Collegio dei Sindaci quando lo riterrà opportuno o per obbligo di legge, e ne fisserà eventualmente compensi ed il rimborso spese.

   

ART. 10

   
L'anno sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo riportante le spese sostenute per l’attività nonché le entrate percepite.

Entro il 30 aprile di ciascun anno, il Consiglio è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 di giugno.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede operativa nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione e pubblicati sul sito Internet dell’Associazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta dall’Associazione a spese del richiedente
   

ART. 11

   
L'associazione provvede alla propria attività con i seguenti proventi:
a)     quote associative annue e contributi dei soci
b)     contributi di enti pubblici e privati
c)      proventi occasionali rientranti nell'oggetto sociale
d)     rendite del proprio patrimonio
e)     ogni altra entrata derivante dall’esercizio delle attività indicate nel presente statuto.

ART. 12

   
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto possono essere disposte attraverso regolamenti interni predisposti dal Consiglio ed approvati dall'Assemblea ordinaria. In nessun caso le norme dei regolamenti interni possono essere in contrasto con il presente statuto.
   

ART. 13

   

In caso di scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della legge 662/96.

   

ART. 14

 
   

Per tutto quanto non previsto dallo Statuto Sociale si rinvia alle norme di legge ed alle altre fonti dell'ordinamento giuridico italiano.