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AITR
- Associazione Italiana Turismo Responsabile |
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(Approvato dall’Assemblea
Straordinaria tenuta a Cervia il 9 ottobre 2005) |
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Art. 1 |
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Nel comune
di Milano è costituita un’associazione, ente di tipo
associativo, denominata “AITR –Associazione Italiana Turismo
Responsabile”, essa è retta dal presente statuto e dalle norme
di legge regolanti la materia. L’associazione si articola su
tutto il territorio nazionale e può istituire uffici periferici
e sezioni in tutta Italia e all’estero, in conformità al
presente statuto e al regolamento interno che potrà essere
emanato dal consiglio direttivo e ratificato alla prima
assemblea dei soci. |
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Art. 2 |
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L’associazione “AITR”, non persegue scopo di lucro, né diretto
né indiretto. Opera per promuovere, qualificare, divulgare,
ricercare, aggiornare, tutelare i contenuti culturali e le
conseguenti azioni pratiche connessi alla dizione “turismo
responsabile”, così come inteso da AITR e del relativo “logo”,
promuove la cultura e la pratica di viaggi di Turismo
Responsabile e favorisce la conoscenza, il coordinamento e le
sinergie tra i soci.
L’Associazione “AITR” per la realizzazione dei sopra indicati
scopi potrà esercitare, in via esplicativa e non esaustiva, le
seguenti attività: |
-
a) Gestione,
tutela, perfezionamento e applicazione della Carta del
Turismo Responsabile e della Carta Italia;
-
b) Formazione
di operatori del turismo, di docenti di tutte le scuole
di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, di
tecnici, di personale di Enti pubblici e locali, di enti
privati e di istituzioni in genere, nonché ogni altro
aspetto della formazione, compresa quella dei soci, e
l’eventuale istituzione di una scuola propria;
-
c) Promozione
e realizzazione di campagne di informazione mirate;
-
d) Creazione
e gestione di strumenti editoriali, informatici e di
comunicazione telematica comprese banche dati,
catalogazioni nel rispetto della normativa sulla
privacy;
-
e) Promozione,
realizzazione e partecipazione a fiere, manifestazioni,
congressi e corsi;
-
f) Elaborazione
e gestione di progetti di natura turistica, economica,
sociale, culturale, anche in collaborazione con altri
enti
-
g) Promozione
e gestione, quale momento essenziale di una feconda vita
associativa, di un tavolo aperto denominato “Forum
Italiano Turismo Responsabile” per la condivisione, la
comunicazione, la conoscenza reciproca, la facilitazione
di progetti comuni, la discussione su temi, problemi e
possibilità del turismo internazionale, in tutte le sue
molteplici valenze;
-
h) Presenza
e promozione del dibattito sulle politiche turistiche
nazionali e internazionali;
-
i) Creazione
di reti, network, partnership tra soggetti interessati a
livello nazionale e/o internazionale;
-
j) Adesione
a reti, network e partenership a livello nazionale e/o
internazionale;
-
k) Stipula
di convenzioni con terzi per creare sinergie e per
qualificare e potenziare l’attività dei singoli soci.
-
l) Erogazione
di servizi esclusivamente per i propri soci.
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L’associazione “AITR” ispirandosi ai principi di democrazia e
etica promuove iniziative di solidarietà e di sostegno al
Turismo Responsabile, sostenibile ed etico al fine di elevare la
coscienza e la crescita personale dei cittadini, per la
promozione di stili di vita e comportamenti di consumo e vita
solidale. |
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Art. 3 |
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L'iscrizione all’associazione è aperta solo ad enti, non
persone fisiche, che condividono le finalità e i principi
espressi all’art. 2 del presente statuto e le carte del Turismo
Responsabile e della Carta Italia; in particolare l’associazione
associa enti che svolgano la propria attività con criteri di: |
-
- equità e rispetto dei diritti umani;
-
- sostenibilità ambientale, economica e sociale;
-
- trasparenza nell’assetto costitutivo, finanziario ed
operativo;
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e che già svolgano un’attività consolidata per la
diffusione dei principi espressi dalle carte per il turismo
sostenibile; in particolare per gli operatori turistici è
necessario che una parte significativa della loro attività si
realizzi secondo i principi del turismo responsabile.
Le procedure per l’iscrizione all’associazione e l’istruttoria
sono normate da un apposito Regolamento approvato dall’Assemblea
che stabilisce principi, criteri e modalità.
I soci sono
tenuti al rispetto del presente Statuto, dei Regolamenti e delle
deliberazioni prese dagli organi dell'associazione secondo le
rispettive competenze.
Gli aspiranti
soci devono presentare domanda scritta e motivata al Consiglio
Direttivo il quale provvederà in ordine alle domande di
ammissione entro 90 giorni dal loro ricevimento. La notifica di
mancata accettazione deve essere motivata per iscritto al
richiedente, il quale, qualora non condivida le ragioni della
sua mancata accettazione, può ricorrere, entro 15 giorni dalla
notifica, al Collegio dei Probiviri il cui responso è
insindacabile. Il perfezionamento dell’accettazione si realizza
con il versamento della quota associativa stabilita annualmente
dal Consiglio Direttivo.
Ciascun socio
ha diritto a partecipare effettivamente alla vita
dell’Associazione attraverso la designazione di un suo
rappresentante. Il diritto all’elettorato attivo e passivo
esercitato dal rappresentante è fatto in nome e per conto
dell’ente di appartenenza. L’adesione all’Associazione è a
tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo di
tempo limitato, fermo restando in ogni caso il diritto di
recesso.
L’adesione
comporta per l’associato il diritto di voto nell’assemblea per
l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e degli
eventuali Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell’Associazione. |
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Chiunque
aderisca all’Associazione può in qualsiasi momento notificare la
sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti
all’associazione stessa; tale recesso ha effetto immediato con
il ricevimento della comunicazione scritta da parte del
Consiglio Direttivo.
In presenza di
inadempienza agli obblighi di versamento della quota associativa
annuale oppure di altri gravi motivi, tra i quali a titolo
esplicativo e non esaustivo il venir meno dei requisiti
richiesti per l’ammissione, chiunque partecipi all’Associazione
può esserne escluso con delibera del Consiglio Direttivo.
L’esclusione ha
effetto immediato con la notifica del provvedimento di
esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali
l’esclusione è stata deliberata. Nel caso in cui l’escluso non
condivida le ragioni del provvedimento, può ricorrere al
Collegio dei Probiviri, entro 15 giorni dalla notifica, in tal
caso l’efficacia della deliberazione è sospesa fino alla
pronuncia del Collegio stesso il cui responso è insindacabile.
I soci hanno
diritto: |
-
a) a
partecipare alle attività dell’associazione;
-
b) a
ricevere le comunicazioni dell'associazione;
-
c) a
frequentare i locali dell'associazione ed a partecipare
alla vita della stessa;
-
d) a
partecipare alle manifestazioni organizzate
dall'associazione;
-
e) a
partecipare alle assemblee generali con diritto di
discussione e di voto;
-
f) ad
eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio e negli
altri organi;
-
g) ad
utilizzare il marchio dell’Associazione nei limiti
consentiti dal Regolamento e dalle delibere.
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I soci hanno il
dovere di: |
-
a)
mantenere i requisiti che hanno portato
all’ammissione all’associazione;
-
b)
pagare la quota associativa annuale;
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ART. 4 |
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Gli organi
dell’associazione sono: |
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a)
L'Assemblea dei soci
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b)
Il Consiglio Direttivo
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c)
L’Ufficio di Presidenza
-
d)
Il Collegio dei Probiviri
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L’elezione
degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo
vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà
di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
L’eventuale
remunerazione delle cariche sociali è affidata a deliberazione
dell’assemblea. Saranno corrisposti i rimborsi delle spese
effettivamente sostenute entro i limiti preventivamente
stabiliti dal Consiglio Direttivo nel rispetto della normativa
vigente. E’ facoltà dell’Assemblea istituire
l’organo di controllo o il Collegio dei Probiviri |
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ART. 5 |
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L'Assemblea dei
soci è l'organo sovrano dell'associazione ed è costituita da
tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota
associativa annuale. L’assemblea dei soci può essere ordinaria o
straordinaria.
L'Assemblea
ordinaria è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta
all'anno, entro il 30 giugno, per l'approvazione del bilancio
consuntivo. Potrà essere convocata in qualsiasi parte di Italia,
anche in luogo diverso da quello della sede sociale, purché nel
rispetto della massima partecipazione dei soci. |
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L’Assemblea
inoltre può essere convocata: |
-
a)
per decisione del Consiglio nel caso ne
ravvisi la necessità;
-
b)
dall’Ufficio di Presidenza nel caso ne
ravvisi la necessità;
-
c) su
richiesta scritta, indirizzata al Consiglio, di almeno un
terzo dei soci.
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L'Assemblea è
presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente
o altro Consigliere. Le Assemblee sono convocate a cura del
Presidente, con preavviso di almeno 15 giorni (quindici),
mediante invito scritto inviato a mezzo lettera raccomandata AR,
e/o fax, e/o posta elettronica alle sedi dei soci risultanti dal
libro soci. La convocazione riporterà la data, l’ora e il luogo
della prima e della seconda convocazione, nonché l’ordine del
giorno; in caso di urgenza il termine può essere ridotto a 7
giorni. Lo stato di urgenza è assunto tale a parere del
Consiglio o dall’Ufficio di Presidenza.
L'Assemblea
ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con
la presenza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di
voto e delibera a maggioranza dei presenti. In seconda
convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero
dei soci intervenuti e delibera a maggioranza dei presenti. Tra
la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno un
giorno.
L’assemblea
straordinaria convocata per la variazione dello statuto, è
regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza
di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto, e in seconda
convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci aventi
diritto di voto, e delibera a maggioranza dei presenti. Quella
convocata per deliberare in merito allo scioglimento
dell’Associazione è regolarmente costituita e delibera, sia in
prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole dei
2/3 dei soci aventi diritto di voto.
E’ ammesso
l'intervento per delega, per un massimo di 2 deleghe, conferite
a un socio che non sia amministratore o dipendente
dell’associazione. Ciascun socio ha diritto a un voto a norma
dell’art. 2532 del Codice Civile. Il Presidente
dell'Assemblea, in mancanza del Segretario, designa di volta in
volta un Consigliere per svolgere le funzioni di Segretario il
quale avrà cura di stendere il verbale delle riunioni. Il
verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente.
L'Assemblea
vota normalmente per alzata di mano ma può decidere, a
maggioranza dei presenti, di votare a scrutinio segreto. Si
procede in ogni caso alla relativa deliberazione quando lo
richiedano 1\3 dei presenti. |
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All'Assemblea
spettano i seguenti compiti: |
fissare il numero dei Consiglieri ed eleggere il
Consiglio Direttivo dell’associazione;
- eleggere il Collegio dei Probiviri;
- discutere e deliberare sul bilancio
consuntivo;
- fissare le direttive di massima per
l'attività dell’associazione;
- deliberare su ogni altra materia prevista
dal presente Statuto e dalle leggi in vigore.
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Inoltre, con i
quorum costitutivi e deliberativi sopra indicati, delibera: |
- sulle proposte di modifica dello Statuto
- sullo scioglimento dell’associazione.
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ART. 6 |
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Il Consiglio è
composto da un minimo di sette a un massimo di diciannove
consiglieri, liberamente eletti dall'Assemblea dei soci. I
Consiglieri sono eletti ogni 3 anni e sono rieleggibili. I
Consiglieri, in caso di dimissioni, saranno sostituiti da nuovi
Consiglieri indicati dagli stessi enti di provenienza; la
sostituzione deve essere ratificata dall’Assemblea successiva.
Il Consiglio
provvede alle seguenti attività: |
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-
nomina tra i propri membri il Presidente, il vice
Presidente e il tesoriere;
-
stende il bilancio consuntivo e convoca l’assemblea ogni
volta che ne ravvisi la necessità;
-
delibera su tutte le questioni tecniche e di ordinaria e
straordinaria amministrazione;
-
ratifica le decisioni di urgenza prese dal Presidente
sottoponendole se del caso all'Assemblea. Il Consiglio
decide in merito all’ammissione dei nuovi soci, e
all’esclusione di quelli che si trovino nelle condizioni
indicate all’art. 3;
- Il
Consiglio fissa l’ammontare della quota associativa e
il termine per il versamento annuale.
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Le
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di
parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio si
riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario e
in ogni caso quando lo richieda almeno 1\3 dei componenti il
Consiglio. Il Consiglio è convocato con preavviso di almeno 15
giorni mediante invito scritto o fax o email rivolto ai
consiglieri; nei casi di urgenza il preavviso può essere ridotto
ad 7 giorni ma il relativo stato di urgenza deve essere
deliberato dal Presidente. Per la validità delle riunioni è
necessaria la presenza di metà dei consiglieri. I Consiglieri
possono farsi sostituire alle riunioni da delegati appartenenti
allo stesso ente di appartenenza.
Le
verbalizzazioni dell'attività del Consiglio sono svolte dal
Segretario; in mancanza il Presidente provvederà a designare un
Consigliere che svolgerà la funzione di Segretario. Il
verbale è sottoscritto dal Segretario e dal Presidente; a
richiesta qualsiasi Consigliere può sottoscrivere il verbale.
Ogni
Consigliere decade dalla carica dopo 3 assenze ingiustificate
nel corso dell'anno sociale; la comunicazione di legittimo
impedimento deve pervenire al Presidente almeno tre giorni prima
della data fissata per la seduta (salvo cause di forza
maggiore). Sulla legittimità o meno dell'impedimento e sulla
conseguente decisione di decadenza provvede il consiglio con
votazione presa a maggioranza assoluta dei membri. Il
Consiglio Direttivo, su iniziativa della Presidenza, potrà
deliberare anche avvalendosi di mezzi informatici e telematici. |
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ART. 7 |
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L’Ufficio di
Presidenza è formato dal Presidente, dal Vice e dal Tesoriere.
L’Ufficio di Presidenza può invitare alle riunioni il
Presidente precedente.
Il Presidente
dirige ed amministra l'associazione e la rappresenta di fronte
ai terzi ed in giudizio. Presiede il Consiglio e l'Assemblea, è
responsabile per la tenuta dei registri e per la gestione
dell'associazione.
Spetta al
Presidente assumere lavoratori nella misura necessaria a
garantire e qualificare il funzionamento dell’associazione. In
caso di impedimento o assenza è sostituito dal vice Presidente o
da un consigliere che può essere delegato allo scopo solo dal
Presidente.
Il Tesoriere
Il Tesoriere
cura la gestione economico-finanziaria dell'associazione nel
pieno rispetto delle norme dello Statuto e delle direttive del
Consiglio. Su mandato esplicito del Consiglio Direttivo potrà
aprire o chiudere conti correnti bancari o postali, potrà
prelevare da tali conti o versare in essi anche a firma
singola. Potrà pagare fornitori di beni e servizi di ogni tipo,
e incassare dai soci o da qualsiasi persona o ente sia privato
che pubblico. In assenza del tesoriere ogni sua funzione è
assunta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente. |
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ART. 8 |
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Il Collegio dei
Probiviri è composto da tre membri effettivi eletti
dall’assemblea dei soci. La qualità di membro componente il
collegio dei Probiviri è assolutamente incompatibile con
l’appartenenza ad organismi la cui attività e funzione risulti
in contrasto con le finalità dell’associazione stessa.
Il Collegio dei
Probiviri rimane in carica tre anni ed ha i seguenti compiti: |
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- dare all’assemblea, quando richiesto, il
parere sull’esclusione dei soci;
- risolvere tutte le eventuali controversie
che dovessero insorgere tra soci e associazione, e tra i
soci tra di loro, per quanto attiene a questioni
associative;
- fornire pareri sull’interpretazione del
presente statuto.
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ART. 9 |
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L’Assemblea dei
soci nominerà l’organo di controllo o il Collegio dei Sindaci
quando lo riterrà opportuno o per obbligo di legge, e ne fisserà
eventualmente compensi ed il rimborso spese. |
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ART. 10 |
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L'anno
sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni
anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo
riportante le spese sostenute per l’attività nonché le entrate
percepite.
Entro il
30 aprile di ciascun anno, il Consiglio è convocato per la
predisposizione del bilancio consuntivo dell’esercizio
precedente da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro
il 30 di giugno.
I bilanci
debbono restare depositati presso la sede operativa nei 15
giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro
approvazione e pubblicati sul sito Internet dell’Associazione a
disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla
loro lettura. La richiesta di copie è soddisfatta
dall’Associazione a spese del richiedente |
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ART. 11 |
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L'associazione provvede alla propria attività con i seguenti
proventi: |
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a)
quote associative annue e contributi dei
soci
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b)
contributi di enti pubblici e privati
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c)
proventi occasionali rientranti
nell'oggetto sociale
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d)
rendite del proprio patrimonio
-
e)
ogni altra entrata derivante
dall’esercizio delle attività indicate nel presente
statuto.
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ART. 12 |
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Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente
Statuto possono essere disposte attraverso regolamenti interni
predisposti dal Consiglio ed approvati dall'Assemblea ordinaria.
In nessun caso le norme dei regolamenti interni possono essere
in contrasto con il presente statuto. |
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ART.
13 |
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In caso di
scioglimento il patrimonio residuo sarà devoluto ad altri enti
con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito
l’organismo di controllo di cui all’art. 3 comma 190, della
legge 662/96. |
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ART.
14 |
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Per tutto
quanto non previsto dallo Statuto Sociale si rinvia alle norme
di legge ed alle altre fonti dell'ordinamento giuridico
italiano. |
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