| |
|
| |
|
General Conference of the
International Labour Organisation |
| |
|
Il 27 giugno 1989,
l’Ufficio Internazionale del Lavoro (ILO) ha adottato la
Convenzione n. 169, relativa ai popoli indigeni e tribali nei
paesi indipendenti. Questa, finora recepita solo da pochi stati,
costituisce oggi l'unica norma di diritto internazionale che
riconosca i diritti dei popoli indigeni nei confronti degli
stati in cui vivono. Fra questi diritti vale la pena di
ricordare:
- il diritto al proprio territorio;
- il diritto ad essere consultati se si
discutono provvedimenti legislativi od esecutivi che li
concernono;
- il diritto allo sviluppo ed al controllo
delle proprie risorse;
- il diritto alla tutela della propria
identità culturale, lingui-stica e religiosa;
- il diritto di chiamarsi con il loro nome
e di esprimere liberamente la propria identità etnica;
- il diritto di formare propri
organismi rappresentativi dotati di uno statuto ufficiale;
- il diritto di conservare la propria
struttura economica ed i tradizionali modi di vita; questo
non dovrebbe però contrastare il diritto di partecipare
liberamente e in condizioni paritarie allo sviluppo
economico, sociale e politico del paese;
- il diritto di di conservare e utilizzare
la propria lingua nell'ambito dell'amministrazione e
dell'insegnamento;
- il diritto di libertà religiosa;
- il diritto di avere accesso alla terra e
alle sue risorse naturali,
tenuto conto in particolare dell'importanza fondamentale che
tali
diritti hanno nelle loro tradizioni e aspirazioni;
- il diritto di organizzare, dirigere e
controllare il proprio sistema
educativo.
|
|
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI |
| |
|
|
|
1 |
|
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali
in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza
e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza. |
| |
|
|
|
2 |
|
1) Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e
tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza
distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso,
di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere,
di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di
altra condizione.
2) Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello
statuto politico, giuridico internazionale del paese o del
territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione
fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di
sovranità. |
| |
|
|
|
3 |
|
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla
libertà ed alla sicurezza della propria persona. |
| |
|
|
|
4 |
|
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di
schiavitù o di servitù; la schiavitù e la tratta degli schiavi
saranno proibite sotto qualsiasi forma. |
| |
|
|
|
5 |
|
Nessun individuo potrà essere sottoposto a
tortura o a trattamento o a punizioni crudeli, inumane o
degradanti. |
| |
|
|
|
6 |
|
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al
riconoscimento della sua personalità giuridica. |
| |
|
|
|
7 |
|
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno
diritto, senza alcuna discriminazione, ad una eguale tutela da
parte della legge. Tutti hanno diritto ad una eguale tutela
contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione
come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione. |
| |
|
|
|
8 |
|
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva
possibilità di ricorso a competenti tribunali nazionali contro
atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla
costituzione o dalla legge. |
| |
|
|
|
9 |
|
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente
arrestato, detenuto o esiliato. |
| |
|
|
|
10 |
|
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena
uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un
tribunale indipendente e imparziale, al fine della
determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri nonché della
fondatezza di ogni accusa penale gli venga rivolta. |
| |
|
|
|
11 |
|
1) Ogni individuo accusato di un reato è
presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata
provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia
avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2) Nessun individuo sarà condannato per un comportamento
commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato
perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o
secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere
inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento
in cui il reato sia stato commesso. |
| |
|
|
|
12 |
|
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad
interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua
famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, né a lesioni
del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto
ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o
lesioni. |
| |
|
|
|
13 |
|
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di
movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2) Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi paese,
incluso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. |
| |
|
|
|
14 |
|
1 ) Ogni individuo ha il diritto di cercare e di
godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni.
2) Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo
sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni
contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. |
| |
|
|
|
15 |
|
1) Ogni individuo ha diritto ad una
cittadinanza.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato
della sua cittadinanza, né del
diritto di mutare cittadinanza. |
| |
|
|
|
16 |
|
1) Uomini e donne in età adatta hanno il diritto
di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione
di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti
riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo
scioglimento.
2) Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e
pieno consenso dei futuri coniugi.
3) La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società
e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato. |
| |
|
|
|
17 |
|
1) Ogni individuo ha il diritto ad avere una
proprietà sua personale o in comune con altri.
2) Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della
sua proprietà. |
| |
|
|
|
18 |
|
Ogni individuo ha diritto alla libertà di
pensiero, di coscienza e di religione tale diritto include la
libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di
manifestare isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in
privato, la propria religione o il proprio credo
nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza
dei riti. |
| |
|
|
|
19 |
|
Ogni individuo ha diritto alla libertà di
opinione e di espressione incluso il diritto di non essere
molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere
e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza
riguardo a frontiere. |
| |
|
|
|
20 |
|
1) Ogni individuo ha diritto alla libertà di
riunione e di associazione pacifica.
2) Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione. |
| |
|
|
|
21 |
|
1) Ogni individuo ha diritto di partecipare al
governo del proprio paese, sia direttamente, sia attraverso
rappresentanti liberamente scelti.
2) Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di
eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio paese.
3) La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del
governo; tale volontà deve sere espressa attraverso periodiche e
veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale eguale, ed
a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera
votazione. |
| |
|
|
|
22 |
|
Ogni individuo, in quanto membro della società,
ha diritto alla sicurezza sociale, nonché alla realizzazione,
attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale
ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato,
dei diritti economici sociali e culturali indispensabili alla
sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità. |
| |
|
|
|
23 |
|
1) Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla
libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni
di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2) Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale
retribuzione per eguale lavoro.
3) Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione
equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua
famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata,
se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4) Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di
aderirvi per la difesa dei propri interessi. |
| |
|
|
|
24 |
|
Ogni individuo ha diritto al riposo ed allo
svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore
di lavoro e ferie periodiche retribuite. |
| |
|
|
|
25 |
|
1) Ogni individuo ha diritto ad un tenore di
vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e
della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione
al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi
sociali necessari; ed ha diritto alla sicurezza in caso di
disoccupazione, malattia, invalidità, vedovanza, vecchiaia o in
ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per
circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2) La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed
assistenza. Tutti i bambini nati nel matrimonio o fuori di esso,
devono godere della stessa protezione sociale. |
| |
|
|
|
26 |
|
1 ) Ogni individuo ha diritto all'istruzione.
L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le
classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve
essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve
essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve
essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2) L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della
personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la
comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i
gruppi
razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni
Unite per il mantenimento della pace.
3) I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere
di istruzione da impartire ai loro figli. |
| |
|
|
|
27 |
|
1) Ogni individuo ha diritto di prendere parte
liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle
arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi
benefici.
2) Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi
morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica,
letteraria e artistica di cui egli sia autore. |
| |
|
|
|
28 |
|
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e
internazionale nel quale i diritti e le libertà enunciati in
questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati. |
| |
|
|
|
29 |
|
1 ) Ogni individuo ha dei doveri verso la
comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno
sviluppo della sua personalità.
2) Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno
deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono
stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e
rispetto dei diritti e delle libertà degli altri e per
soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico
e del benessere generale in una società
democratica.
3) Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso
essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle
Nazioni Unite. |
| |
|
|
|
30 |
|
Nulla nella presente Dichiarazione può essere
interpretato nel senso di implicare un diritto di un qualsiasi
Stato, gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere
un atto mirante alla distruzione di alcuni dei diritti e delle
libertà in essa enunciati. |
| |
|
| |
|
 |
link versione inglese e francese ILO diritti umani |
 |
link ufficiale 169 ILO |
| |
|